Validità anno scolastico

Dall’anno scolastico 2010/11 ha trovato piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. Tale disposizione prevede che "… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Deroga al numero di assenze

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, "a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

Il Collegio Docenti ha stabilito come straordinarie ed eccezionali deroghe i seguenti motivi:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
  • motivi di trasporto;
  • motivi di lavoro.