Organi Collegiali

Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con lfintera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Consiglio di Classe

Nella scuola secondaria superiore è composto da: tutti i docenti della Classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio d’Istituto

Nella scuola secondaria superiore è composto da: il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Giunta esecutiva

È composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, cha la presiede e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Elezioni

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico.

Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell’organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali

Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

Rappresentante di classe dei genitori

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

  • farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori;
  • informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato genitori;
  • ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
  • convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente in cui sia specificato l’ordine del giorno;
  • avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica;
  • accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc….), (la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie);
  • essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 TU).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:

  • occuparsi di casi singoli;
  • trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

Il rappresentante di classe ha il dovere di:

  • fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica;
  • tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
  • presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto):
  • informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
  • farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
  • promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
  • conoscere il Regolamento di Istituto;
  • conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

Il rappresentante di classe NON è tenuto a:

  • farsi promotore di collette;
  • gestire un fondo cassa della classe;
  • comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.